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Nuovo Accordo Stato-Regioni per formazione sicurezza: cosa cambia?

Il nuovo Accordo Stato-Regioni, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 24 maggio 2025, ridefinisce la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, come previsto dall'articolo 37 del D.Lgs. 81/08. Scopriamo insieme le principali novità.

Cosa prevede l’Accordo Stato-Regioni 2025 per la formazione

Il nuovo accordo prevede l’abrogazione e la sostituzione di quelli precedenti. In questo primo articolo dedicato al tema, ci concentriamo sulle figure basilari del Sistema Prevenzione e Protezione: Datore di Lavoro, Dirigente, Preposto e Lavoratore. Per alcune di queste figure, infatti, il nuovo Accordo Stato-Regioni per la formazione apporterà novità piuttosto importanti.

Cominciamo dalla genesi di questo accordo. Era dal dicembre 2021 e con l’entrata in vigore della L. 215/2021 è iniziata la trepidante attesa del nuovo accordo Stato-Regioni (da qui in avanti ASR), accordo che avrebbe dovuto essere definitivo e completo in relazione alla formazione sicurezza (dopo l’ASR 21/12/2011, l’ASR 22/02/2012 e l’ASR 7/7/2016); ma soprattutto doveva andare a colmare quelle lacune lasciate dalla L.215/2021 in merito alla formazione, ad esempio, dei preposti e dei Datori di Lavoro.

Le precedenti modifiche al D.Lgs 81/08

La L.215/2021 era andata a modificare in maniera sostanziale l’art. 37 del D.Lgs 81/08. Partiamo dal comma 2, dove è stato inserito questo periodo “Entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adottano un accordo nel procedere all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire:

  • L’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità di formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
  • Individuazione delle modalità di verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa (…)”

Un altro cambiamento significativo era stato apportato inserendo il comma 7-ter “per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti (…) le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi”.

Ci sono voluti solo 3 anni in più di quanto previsto per far vedere la luce al nuovo accordo, ma già queste modifiche al d.Lgs 81/08 ci avevano preannunciato un cambio di rotta.
Naturalmente in questi anni ci sono state diverse diatribe sull’efficacia di questi cambiamenti in assenza dell’ASR, cosa che ha dato vita a speculazioni e dubbi su, per esempio, l’aggiornamento dei preposti. Doveva essere ogni 2 anni o ogni 5 anni? Una risposta è arrivata a novembre 2024 con interpello 6/2024: l’aggiornamento, fino all’entrata in vigore dell’ASR, sarebbe restato di 5 anni.

Ma, al netto di questo preambolo, cosa cambia realmente a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il 24 maggio 2025? Vediamo meglio di cosa si tratta.

I cambiamenti sostanziali: Formazione del Datore di Lavoro

Sicuramente, le modifiche alla formazione del Datore di lavoro (DL) è una delle novità più importanti. Anche i Datori di Lavoro (da qui in avanti DL) dovranno fare la formazione sulla sicurezza. Il corso previsto per i DL ha una durata di 16 ore e si prefigge di raggiungere i seguenti obiettivi:

a) far acquisire le conoscenze e le competenze per esercitare il ruolo di datore di lavoro;
b) far conoscere gli obblighi e le responsabilità penali, civili ed amministrative posti in capo al datore di lavoro e alle altre figure della prevenzione aziendale;
c) illustrare il sistema istituzionale della prevenzione e il ruolo degli organi di vigilanza;
d) far acquisire competenze utili per l’organizzazione e la gestione del sistema di prevenzione e protezione aziendale;
e) illustrare gli strumenti di comunicazione più idonei al proprio contesto per un’efficace interazione e relazione.

È quindi un corso che ha come scopo principale quello di rendere il DL consapevole delle responsabilità che come Datore di Lavoro ha, fargli comprendere il ruolo degli organi di vigilanza, ma soprattutto fargli acquisire competenze per l’organizzazione e la gestione del Servizio di Prevenzione e Protezione SPP e come comunicare al meglio.

La novità maggiore è, però, che i Datori di Lavoro possono seguire questo corso totalmente in E-Learning.
Il presente corso è valido anche per gli obblighi formativi per la figura del datore di lavoro dell’impresa affidataria previsti dall’art. 97, comma 3 ter, del d.lgs. n. 81/2008 integrato dalla frequenza del modulo aggiuntivo “cantieri”, della durata di 6.

La formazione del Preposto: cosa cambia?

Per parlare della formazione del Preposto è necessario fare una precisazione. Spesso si parla, infatti, erroneamente di formazione del preposto. In realtà dovremmo parlare di “formazione aggiuntiva del Preposto”. Il preposto è infatti in primis un lavoratore che supervisiona il lavoro dei colleghi.
Era quello che una volta veniva definito “capoturno” o “capoufficio”. In quanto lavoratore, come prima cosa deve quindi essere formato come lavoratore (cioè, aver fatto la formazione generale e specifica relativa alla sua mansione) e solo dopo frequentare il modulo aggiuntivo per preposto.

Il corso di formazione aggiuntiva del Preposto passa da 8 a 12 ore.
Gli obiettivi sono:

a) far conoscere il ruolo e gli obblighi posti in capo al preposto e al suo rapporto con le altre figure della prevenzione aziendale;
b) far conoscere i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori connessi al contesto in cui opera il preposto e relative misure di prevenzione e protezione;
c) far conoscere le tecniche di comunicazione con gli altri soggetti della prevenzione, in particolare i lavoratori;
d) illustrare le funzioni di controllo attribuite al preposto: sovra-intendenza, vigilanza, interruzione dell’attività, informazione e segnalazione;
e) illustrare gli strumenti efficaci di comunicazione e cooperazione con il datore di lavoro, i dirigenti e il servizio di prevenzione e protezione per attuare le modalità operative.

Viene chiarito una volta per tutte che l’aggiornamento deve essere effettuato ogni 2 anni e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi. La durata dell’aggiornamento è di 6 ore.

Cosa succede se quindi ho preposti formati 4 anni fa? L’ASR risponde anche a questa domanda, indicando che “L’obbligo di aggiornamento per il preposto, per il quale il corso di formazione o aggiornamento sia stato erogato da più di 2 anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, dovrà essere ottemperato entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo.”

C’è quindi tempo fino al 25 maggio 2026 per procedere all’aggiornamento.

Come cambia la formazione per Lavoratore e Dirigente sicurezza

I Dirigenti per la sicurezza vedono un calo di ore della formazione rispetto a quanto era stato indicato nel precedente accordo: da 16 ore di formazione si passa a 12 e potranno essere erogate completamente in modalità E-Learning. Per i dirigenti che operano in ambito cantieristico è sempre presente il modulo aggiuntivo cantieri di 6 ore.

Per i Lavoratori nella sostanza non cambia niente: avremo sempre la formazione generale come credito formativo permanente e la formazione specifica suddivisa in rischio basso (4 ore), rischio medio (8 ore) e rischio alto (12 ore).

Formazione per Datore di Lavoro, Dirigente, Preposto e Lavoratore

Quindi, riassumendo, la formazione per Datore di Lavoro, Dirigente, Preposto e Lavoratore si struttura in questo modo:

Datore di Lavoro (DL): 16 ore di corso formazione in Presenza/videoconferenza/E-Learning – Scadenza 5 anni
Datore di Lavoro (DL): 6 ore di corso aggiornamento in Presenza/videoconferenza/E-Learning

Dirigente (DIR): 12 ore di corso formazione in Presenza/videoconferenza/E-Learning – Scadenza 5 anni
Dirigente (DIR): 6 ore di corso aggiornamento in Presenza/videoconferenza/E-Learning

Preposto: 12 ore + formazione lavoratore (propedeutica) in Presenza/videoconferenza – Scadenza 2 anni
Preposto: 6 ore di corso aggiornamento in Presenza/videoconferenza

Lavoratore formazione generale: 4 ore di corso formazione generale in Presenza/videoconferenza/E-Learning – Credito formativo permanente
Lavoratore formazione specifica: corso di formazione Specifica (in base alla mansione 4-8-12 ore) in Presenza/videoconferenza/E-Learning (quest’ultima solo per il rischio basso) – Scadenza 5 anni

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