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Attestato formazione sicurezza sul lavoro: è del lavoratore ed è tutelato dal GDPR

L’attestato di formazione in materia di sicurezza sul lavoro appartiene al lavoratore. A chiarire una volta per tutte la questione è un pronunciamento del Garante per la protezione dei dati personali che, nel settembre 2025, ha scritto nero su bianco di come l’attestato di formazione sia un dato personale del lavoratore, e non un documento aziendale, e - come tale - è tutelato dal GDPR.

La formazione sulla sicurezza è tutelata dal GDPR

Con il Provvedimento n. 571 del 11 settembre 2025, il Garante della Privacy ha chiarito come l’attestato di formazione in materia di sicurezza sul lavoro sia un dato personale del lavoratore. Ragione per cui deve essere tutelato ai sensi della normativa GDPR (Regolamento generale sulla protezione dei dati).

La persona che ha svolto il corso e ottenuto l’attestato, dunque, ha diritto a ottenerne una copia, oppure l’originale, così che possa averne sempre disponibilità, anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro. Cosa che invece non sarebbe possibile, o che comunque implicherebbe più difficoltà, se l’attestato del singolo lavoratore fosse solo un possesso dell’azienda.

Q&S invia l’attestato sulla formazione direttamente al lavoratore

Da questo punto di vista, Qualità e Sicurezza è già compliant al pronunciamento del Garante della Privacy. Già da tempo, infatti, la scelta è stata quella di implementare un’automazione tale da permettere l’invio automatico degli attestati, tramite il nostro gestionale, direttamente all’indirizzo mail del lavoratore, e in secondo battuta anche all’azienda.

Consapevoli che il datore di lavoro può conservare una copia degli attestati di formazione per i propri lavoratori – per esigenze organizzative o di vigilanza -, ma non può trattenerne l’originale, né opporsi alla sua consegna, in Q&S abbiamo sempre fornito direttamente l’attestato al singolo lavoratore.

Gestione documentale della formazione sulla sicurezza nelle aziende

Come già accennato poco sopra, il Provvedimento n. 571/2025 del Garante Privacy afferma un principio di diritto che incide profondamente sulla gestione documentale della formazione per la sicurezza sul lavoro nelle aziende:

“Gli attestati di formazione e i relativi registri contengono dati personali riferibili ai lavoratori, la cui disponibilità deve essere garantita all’interessato, anche successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro”.

Questo passaggio è infatti una precisazione coerente con l’art. 4, par. 1, del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), secondo cui costituisce dato personale “qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile”, e con l’art. 15 che riconosce all’interessato il diritto di ottenere copia dei propri dati.

L’attestato di formazione (art. 37 del D.Lgs. 81/2008), certificando dunque un percorso individuale di apprendimento, è a tutti gli effetti un bene personale del lavoratore, e non un titolo aziendale, e come tale deve essere gestito e tutelato.

Il Garante della Privacy sottolinea inoltre come:

“Il titolare del trattamento è tenuto ad assicurare la disponibilità e la portabilità dei dati che riguardano l’interessato, garantendo l’esercizio dei diritti previsti dagli articoli 12 e seguenti del Regolamento.”

Cosa è importante sapere sull’attestato di formazione per la sicurezza sul lavoro

Ricapitoliamo quindi cosa è importante ricordare circa l’attestato di formazione per la sicurezza sul lavoro, sia dal punto di vista del singolo lavoratore sia per azienda e datore di lavoro:

  1. l’attestato deve essere consegnato al lavoratore al termine del corso, contro firma di ricevuta;
  2. l’azienda deve conservare una copia dell’attestato nel fascicolo formativo, con informativa aggiornata ex art. 13 GDPR;
  3. l’azienda ha l’obbligo di rilasciare copia conforme dell’attestato su richiesta del lavoratore, anche dopo la fine del rapporto di lavoro.

Il principio ormai consolidato sottolinea infatti come la formazione appartiene alle singole lavoratrici e ai singoli lavoratori, e non all’impresa. Per le aziende è dunque fondamentale tenere a mente che negare la consegna dell’attestato significa violare la normativa sulla protezione dei dati personali e i doveri di correttezza contrattuale civilistica del datore di lavoro.

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