Come già accennato poco sopra, il Provvedimento n. 571/2025 del Garante Privacy afferma un principio di diritto che incide profondamente sulla gestione documentale della formazione per la sicurezza sul lavoro nelle aziende:
“Gli attestati di formazione e i relativi registri contengono dati personali riferibili ai lavoratori, la cui disponibilità deve essere garantita all’interessato, anche successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro”.
Questo passaggio è infatti una precisazione coerente con l’art. 4, par. 1, del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), secondo cui costituisce dato personale “qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile”, e con l’art. 15 che riconosce all’interessato il diritto di ottenere copia dei propri dati.
L’attestato di formazione (art. 37 del D.Lgs. 81/2008), certificando dunque un percorso individuale di apprendimento, è a tutti gli effetti un bene personale del lavoratore, e non un titolo aziendale, e come tale deve essere gestito e tutelato.
Il Garante della Privacy sottolinea inoltre come:
“Il titolare del trattamento è tenuto ad assicurare la disponibilità e la portabilità dei dati che riguardano l’interessato, garantendo l’esercizio dei diritti previsti dagli articoli 12 e seguenti del Regolamento.”