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DL 159/2025: cosa cambia per Sicurezza sui luoghi di lavoro e Protezione civile

Il Decreto Legge 31 ottobre 2025, n. 159 “Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile” è legge dal dicembre 2025. La conversione è avvenuta il 29 dicembre con la legge n. 198 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.301 del 30 dicembre 2025 ed entrata in vigore l’ultimo giorno dell’anno. Scopriamo insieme quali sono le principali novità in questo articolo, con particolare riferimento a: badge di cantiere, patente a crediti, prevenzione degli infortuni, alternanza scuola-lavoro e formazione per la sicurezza.

Badge di cantiere negli appalti: cosa prevede la legge 198/2025

Articolo 3 – Disposizioni in materia di attività di vigilanza in materia di appalto e subappalto di badge di cantiere e di patente a crediti

La conversione in legge del DL 159/2025 conferma l’obbligatorietà del tesserino di riconoscimento o badge di cantiere (come già previsto dall’art. 18 e art. 26 Dlgs 81/08) per i lavoratori di imprese che operano in appalto e in subappalto, oltre che a quelle che operano in rischio più elevato (come riportato nelle tabelle infortunistiche INAIL).

Il tesserino, però, ora può essere anche in formato digitale, e deve avere un codice identificativo anti-contraffazione, oltre a contenere tutti gli elementi identificativi del lavoratore dipendente.

Cambiano poi alcuni elementi relativi alle decurtazioni per la cosiddetta patente a punti nei cantieri. In particolare: la decurtazione è prevista “a seguito della notificazione del verbale” (come previsto dalla formulazione aggiornata).

Manutenzione DPI e Sistemi di protezioni anticaduta

Articolo 5 – Interventi in materia di prevenzione e di formazione

La nuova legge introduce anche modifiche all’articolo 77 Dlgs 81/08, estendendo l’obbligo per il datore di Lavoro di manutenere anche le condizioni igieniche dei DPI, oltre a estendere tale manutenzione anche agli abiti di lavoro classificati come DPI.

Modifiche alle disposizioni riguardano anche i Sistemi di protezione contro le cadute dall’alto, con l’introduzione di una nuova gerarchia delle misure per parapetti e reti di sicurezza, che – in caso non siano presenti – devono essere sostituiti con la presenza di DPI come:

  • Sistemi di trattenuta
  • Sistemi di posizionamento sul lavoro
  • Sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi
  • Sistemi di arresto di caduta

Tutti i sistemi sopra elencati devono essere assicurati a un punto di ancoraggio sicuro.

Cosa cambia per Alternanza scuola-lavoro e Norme UNI

Articolo 7 – Tutela assicurativa INAIL e rafforzamento delle misure di sicurezza per gli studenti impegnati nei percorsi di formazione scuola-lavoro (DL 48/23 – L 85/2023)

La tutela assicurativa INAIL per gli studenti impegnati nei percorsi di formazione in alternanza scuola-lavoro viene estesa anche in itinere. Inoltre, la ditta che ospita lo studente o la studentessa ha l’obbligo di specificare nel proprio DVR quali sono le lavorazioni ad alto rischio alle quali gli studenti non possono essere adibiti.

Articolo 10 – Disposizioni in materia di norme UNI

La consultazione delle norme UNI in materia di sicurezza e nominate dal Dlgs 81/08 è resa gratuita.

Cultura della prevenzione e Sorveglianza sanitaria

Articolo 15 – Rafforzamento della cultura della prevenzione e tracciamento dei mancati infortuni

Entro 6 mesi dall’entrata in vigore della legge 198/2025 verranno emanate dal Ministero del Lavoro e dell’INAIL anche le linee guida da adottare per identificazione, tracciamento e analisi dei mancati infortuni, i cosiddetti “near miss”. I dati aggregati dovranno in futuro essere comunicati al Ministero.

Articolo 17 – Sorveglianza sanitaria e promozione della salute

La conversione in legge del DL 159/2025 apporta modifiche anche all’articolo 20 Dlgs 81/08, specificando come controlli e visite devono essere fatti in orario di lavoro.
Inoltre, la modifica all’articolo 41 Dlgs 81 definisce che gli accertamenti per verificare l’uso di alcolici o sostanze stupefacenti sul luogo di lavoro può essere effettuata in presenza di ragionevole dubbio, per le mansioni di cui all’art. 15 L 125/2001.

Sicurezza e formazione per volontari di Protezione civile

L’articolo 18 – Organizzazioni di volontariato della protezione civile

L’articolo 18 della legge 198/2025 definisce nel dettaglio chi sono le organizzazioni di volontariato di Protezione civile alle quali si applica il decreto 81 e in quali casi. Poiché i volontari sono equiparati a veri e propri lavoratori, per loro valgono gli stessi obblighi di formazione, informazione, addestramento e sorveglianza sanitaria.

Formazione di lavoratori in ambito turistico-ricettivo e somministrazione

Infine, la legge di conversione aggiunge l’art.1-bis rubricato “Termine massimo per l’erogazione della formazione in materia di sicurezza sul lavoro nelle imprese turistico-ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande”.

In considerazione del basso livello di rischio e delle peculiari modalità di erogazione del servizio, nelle attività di somministrazione di alimenti e bevande (come definiti dall’articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287) e nelle imprese turistico-ricettive, la formazione e l’eventuale addestramento specifico di cui all’articolo 37, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, devono essere effettuate entro 30 giorni dalla costituzione del rapporto di lavoro, o dall’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro.

Se il rapporto è in somministrazione di lavoro, il termine dei 30 giorni decorre dall’inizio dell’utilizzazione (cioè dall’avvio effettivo della prestazione presso l’utilizzatore), e non quindi dalla stipula del contratto con l’agenzia.

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