L’obiettivo dell’articolo è quello di fornire un vademecum per gli amministratori di condominio, volto a spiegare al meglio il nuovo decreto relativo alla sicurezza antincendio per i condominii.
L’obiettivo dell’articolo è quello di fornire un vademecum per gli amministratori di condominio, volto a spiegare al meglio il nuovo decreto relativo alla sicurezza antincendio per i condominii.
Il 25 gennaio 2019 è stato promulgato il nuovo decreto recante le modifiche ed integrazioni all’allegato del decreto 16 maggio 1987, n. 246, concernente norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione.
È stato il Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Ministero dell’Interno a promulgare la legge, in considerazione “dell’evoluzione dei criteri e della normativa di prevenzione incendi avvenuta nell’ultimo trentennio con particolare riferimento alle misure inerenti la gestione della sicurezza sia in condizioni ordinarie che in caso di emergenza ed ai requisiti di sicurezza antincendio delle facciate degli edifici civili”.
Cerchiamo di capire i vari aspetti del decreto, analizzando anche cosa cambierà (o non cambierà) per gli amministratori di condominio.
Gli obiettivi progettuali delle nuove facciate condominiali sono volti, secondo il nuovo decreto, a limitare la probabilità:
Chi è esentato da queste prescrizioni? Gli edifici di civile abitazione che, alla data di entrata in vigore del decreto, cioè al 06.05.2019:
Il DM 25.01.2019 introduce inoltre specifici adempimenti inerenti la gestione della sicurezza antincendio per gli edifici di civile abitazione, siano essi nuovi o già esistenti.
Infatti gli edifici di civile abitazione sono classificati in 4 categorie in funzione dell’altezza, (dai 12 metri fino ad oltre gli 80 metri); per ogni categoria di altezza la norma prevede uno specifico livello di prestazione antincendio, dal livello 0 al livello 3.
A questo punto si configurano i seguenti livelli di prestazione antincendio:
Il responsabile dell’attività “condominio”, ovvero gli amministratori di condominio, devono prevedere specifiche misure di gestione della sicurezza antincendio in funzione del livello di rischio, commisurato all’altezza dell’edificio, ed è tenuto a:
Andiamo ora a vedere le varie scadenze previste e i casi “particolari”.
Rimane sempre fermo l’obbligo, sia per i nuovi edifici che per quelli esistenti, aventi altezza superiore a 24 metri e non ancora adeguati alla normativa antincendio, di produrre la Segnalazione Certificata d’Inizio Attività ai fini antincendio (SCIA antincendio) presso il competente Comando VVF ai sensi degli artt. 3, 4 del DPR 151/2011; tale obbligo è penalmente sanzionato in caso di inottemperanza ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs. 139/2006.