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Norme antincendio: vademecum per gli amministratori di condominio

L’obiettivo dell’articolo è quello di fornire un vademecum per gli amministratori di condominio, volto a spiegare al meglio il nuovo decreto relativo alla sicurezza antincendio per i condominii.

Il 25 gennaio 2019 è stato promulgato il nuovo decreto recante le modifiche ed integrazioni all’allegato del decreto 16 maggio 1987, n. 246, concernente norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione.

È stato il Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Ministero dell’Interno a promulgare la legge, in considerazione “dell’evoluzione dei criteri e della normativa di prevenzione incendi avvenuta nell’ultimo trentennio con particolare riferimento alle misure inerenti la gestione della sicurezza sia in condizioni ordinarie che in caso di emergenza ed ai requisiti di sicurezza antincendio delle facciate degli edifici civili”.

Cerchiamo di capire i vari aspetti del decreto, analizzando anche cosa cambierà (o non cambierà) per gli amministratori di condominio.

Obiettivi progettuali per le facciate dei condomini ed esenzioni

Gli obiettivi progettuali delle nuove facciate condominiali sono volti, secondo il nuovo decreto, a limitare la probabilità:

  • di propagazione di un eventuale incendio che si origini all’interno dell’edificio, a causa di fiamme o fumi caldi che si propaghino e sviluppino in senso orizzontale e/o verticale;
  • d’incendio di una facciata e la successiva propagazione dell’incendio stesso a causa di un innesco avente origine esterna;
  • di caduta di parti di facciata, quali frammenti di vetro o di altre parti che possono compromettere l’esodo in sicurezza degli occupanti l’edificio e l’intervento delle squadre di soccorso.

Chi è esentato da queste prescrizioni? Gli edifici di civile abitazione che, alla data di entrata in vigore del decreto, cioè al 06.05.2019:

  • Siano in possesso degli atti abilitativi rilasciati dalle competenti autorità;
  • Abbiano conseguito l’approvazione da parte del competente Comando provinciale VVF di un progetto antincendio, come previsto dall’art. 3 del DPR 151 del 01.08.2011 e siano in fase di attuazione dello stesso.

Adempimenti relativi alla gestione della sicurezza

Il DM 25.01.2019 introduce inoltre specifici adempimenti inerenti la gestione della sicurezza antincendio per gli edifici di civile abitazione, siano essi nuovi o già esistenti.

Infatti gli edifici di civile abitazione sono classificati in 4 categorie in funzione dell’altezza, (dai 12 metri fino ad oltre gli 80 metri); per ogni categoria di altezza la norma prevede uno specifico livello di prestazione antincendio, dal livello 0 al livello 3.

A questo punto si configurano i seguenti livelli di prestazione antincendio:

  • Edifici di tipo “a”: altezza antincendio da 12 a 24 mt – livello di prestazione 0;
  • Edifici di tipo “b” e “c”: altezza antincendio da 24 a 54 mt – livello di prestazione 1;
  • Edifici di tipo “d”: altezza antincendio da 54 fino a 80 mt – livello di prestazione 2;
  • Edifici di tipo “e”: altezza antincendio oltre 80 mt – livello di prestazione 3.

Il responsabile dell’attività “condominio”, ovvero gli amministratori di condominio, devono prevedere specifiche misure di gestione della sicurezza antincendio in funzione del livello di rischio, commisurato all’altezza dell’edificio, ed è tenuto a:

  • Pianificare, verificandole periodicamente, le misure da attuare in caso d’incendio;
  • Informare gli occupanti su procedure di emergenza e misure di sicurezza;
  • Mantenere in efficienza i sistemi, i dispositivi e le attrezzature antincendio adottati;
  • Effettuare verifiche di controllo e interventi di manutenzione;
  • Esporre cartellonistica riportante divieti e precauzioni, numeri telefonici e istruzioni per l’esodo in caso di emergenza;
  • Verificare, per le aree comuni, l’osservanza dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio.

Scadenze del DM 25.01.2019 e casi particolari

Andiamo ora a vedere le varie scadenze previste e i casi “particolari”.

Scadenze

  • Gli impianti manuali di allarme incendio e gli impianti EVAC, ove previsti, dovranno essere installati entro 2 anni dall’entrata in vigore del decreto, quindi entro il 06.05.2021;
  • Tutti gli altri aspetti di organizzazione e gestione della sicurezza dovranno essere attuati entro il 06.05.2020.

Casi particolari

  • Una specifica valutazione dovrà riguardare gli edifici di altezza superiore a 24 metri, qualora negli stessi siano ubicate attività non direttamente pertinenti; in tali casi la norma prescrive un livello di prestazione superiore rispetto a quello previsto.
  • Qualora nell’edificio si riscontri promiscuità strutturale, impiantistica, dei sistemi di vie d’esodo relative ad attività esercite da gestioni differenti, occorrerà valutare i rischi collegati e le procedure d’emergenza delle singole attività dovranno tenere conto delle possibili interferenze.
  • Le vie di esodo dovranno essere chiaramente individuabili mediante idonea segnaletica e mediante planimetrie di emergenza installate e perfettamente visibili in punti opportuni.

Rimane sempre fermo l’obbligo, sia per i nuovi edifici che per quelli esistenti, aventi altezza superiore a 24 metri e non ancora adeguati alla normativa antincendio, di produrre la Segnalazione Certificata d’Inizio Attività ai fini antincendio (SCIA antincendio) presso il competente Comando VVF ai sensi degli artt. 3, 4 del DPR 151/2011; tale obbligo è penalmente sanzionato in caso di inottemperanza ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs. 139/2006.