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A chi spetta la formazione del tirocinante?

La formazione del tirocinante è un argomento molto attuale nel mondo del lavoro. Scopriamo in questo articolo a chi spetta erogarla.

Andiamo prima di tutto a chiarire chi sono i tirocinanti per la normativa vigente. Un buon punto di partenza è capire se esiste una definizione che racchiuda anche la figura del tirocinante stesso.

In questo ci viene in aiuto la definizione di lavoratore fornita dal “Testo Unico Sulla Salute E Sicurezza Sul Lavoro” D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 all’articolo 2, comma 1, lett. a), in cui leggiamo che il lavoratore è:

“persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari […]”.

In particolare è utile soffermarsi sul periodo in cui viene specificato che “[…] (a)l lavoratore così definito è equiparato […] il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle Leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro […]”.

Il Testo Unico indica dunque chiaramente che il tirocinante è considerato a tutti gli effetti un lavoratore.

Come gestire la formazione del tirocinante?

Per fugare ogni dubbio su chi ricada l’onere della formazione dei tirocinanti, ci viene in aiuto il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, tramite le FAQ in risposta ad un quesito del 01/10/2012.

Nel fornire tale risposta, infatti, il Ministero del Lavoro, dopo aver ribadito l’equiparazione, ai sensi del precedente articolo del Testo Unico, degli stagisti e dei tirocinanti con i lavoratori, conclude sostenendo che:

“nella specifica ipotesi in cui presso un’azienda o uno studio professionale siano presenti soggetti che svolgano stage o tirocini formativi, il datore di lavoro sarà tenuto ad osservare tutti gli obblighi previsti del testo unico al fine di garantire la salute e la sicurezza degli stessi e, quindi, adempiere gli obblighi formativi connessi alla specifica attività svolta”.

Quale formazione erogare al tirocinante?

Gli “obblighi formativi” rammentati nella precedente risposta fanno riferimento all’articolo 18, comma 1, lett. l) del Testo Unico, nel quale si precisa che il Datore di Lavoro è tenuto ad “adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento […]”.

In primis lo stagista deve essere informato sulle seguenti tematiche:

  • l’applicazione della normativa in materia di igiene, sicurezza e prevenzione sul luogo di lavoro
  • i rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi all’attività della impresa
  • le procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei luoghi di lavoro
  • deve ricevere, se necessari, idonei Dispositivi di Protezione Individuali (D.P.I.).

Stagisti e tirocinanti devono essere formati dal Datore di Lavoro ai sensi dell’Accordo Stato Regioni sulla formazione dei lavoratori del 21/12/2011, in ottemperanza all’articolo 37 del Testo Unico. Come previsto da tale accordo, il tirocinante deve

  • sostenere un corso di formazione generale della durata di 4 ore
  • sostenere una formazione specifica della durata di 4, 8 o 12 ore a seconda del settore di appartenenza dell’azienda e a seconda della mansione del tirocinante stesso.
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