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Formazione specifica: rischio alto, medio, basso

Una delle prime questioni che ci vengono poste dai clienti quando facciamo consulenza sia per la sicurezza sia per la formazione è: che tipo di formazione specifica è necessario effettuare ai miei lavoratori? Alta, media o bassa?
Vediamo insieme come sì è evoluta la normativa in tal senso, concentrandoci sulla formazione specifica per i lavoratori.

Formazione dei lavoratori: rischi specifici, sicurezza, pronto soccorso, emergenze

Già ai tempi del D.Lgs 626/94 si parlava di formazione sulla sicurezza dei lavoratori. Il principio che già esisteva all’epoca era quello che la formazione dei lavoratori dovesse essere “sufficiente e adeguata“, focalizzata su rischi specifici, procedure di sicurezza, pronto soccorso ed emergenze. La formazione doveva essere concreta, continua e, insieme all’informazione, volta a prevenire infortuni.

D.Lgs 81/08 - Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro

Il D.Lgs 81/08 Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro è la normativa italiana fondamentale che regola la prevenzione, tutela la salute e garantisce la sicurezza dei lavoratori in tutti i settori, pubblici o privati. Questo testo riprende esattamente il principio contenuto già dal D.Lgs 626/94, ampliandolo se possibile.

All’art. 37 possiamo infatti leggere:
“Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:

a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.”

Ma l’aspetto più interessante è il comma 2, che riportiamo testualmente:
“2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.” Modalità e contenuti sono successivamente stati individuati con l’Accordo Stato Regioni 21/12/2011.

Formazione per Rischio alto, medio basso

All’interno dell’Accordo Stato Regioni 21/12/2011 si divide la formazione specifica in tre livelli con durata minima di:

  • Formazione specifica rischio basso: 4 ore
  • Formazione specifica rischio medio: 8 ore
  • Formazione specifica rischio alto: 12 ore

e individua anche i contenuti della formazione, tenuto conto che si deve fare riferimento ai rischi relativi alla mansione e al settore/comparto.

Il principio alla base per definire il livello di rischio di un’Azienda / Ente si basa sul settore di riferimento, riportato nell’allegato 2. A mero titolo di esempio:

  • lavoratore del comparto assicurativo / formazione specifica rischio basso
  • lavoratore del comparto scuola / formazione rischio medio
  • lavoratore del comparto sanitario / formazione rischio alto

Già in questo accordo però era presente un principio: “I lavoratori di aziende a prescindere dal settore di appartenenza, che non svolgano mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi, possono frequentare i corsi individuati per il rischio basso”.

Formazione specifica rischio basso in modalità E-Learning

Il successivo Accordo Stato Regioni 07/07/2016 (in cui si stabiliscono in primis durata e contenuti minimi della formazione per RSPP e ASPP) introduce anche il principio per cui la formazione specifica rischio basso possa essere erogata anche in modalità E-Learning (prima non poteva essere fatto).

Al punto 12.7 “E-Learning per la formazione specifica ex accordo art. 37” viene infatti ribadito il concetto che “La formazione specifica per lavoratori deve essere riferita, in ogni caso, all’effettiva mansione svolta dal lavoratore e deve essere erogata rispetto agli aspetti specifici scaturiti dalla valutazione dei rischi.

Ma specifica anche “Pertanto per le aziende inserite nel rischio basso non è consentito il ricorso alla modalità E-Learning per tutti quei lavoratori che svolgono mansioni che li espongono ad un rischio medio o alto”.
Questa sottolineatura sposta quindi l’obbligo di formazione dal concetto di rischio legato al codice Ateco, al concetto di rischio legato alla effettiva mansione del lavoratore.

Pensiamo a una azienda con codice Ateco commercio – rischio basso. Fra i suoi lavoratori potrebbe avere dei magazzinieri che gestiscono il magazzino: in questo caso il rischio specifico per questi lavoratori è un rischio medio, con focalizzazione particolare sulla movimentazione manuale dei carichi e uso attrezzature (come carrello elevatore).
Si è passati sempre più da un concetto legato al codice Ateco dell’azienda a quello legato alla mansione effettiva del lavoratore. Non solo, nell’organizzazione del corso è necessario cercare di avere mansioni omogenee.

Formazione specifica basata su rischi aziendali e collegati alla mansione del lavoratore

Con il nuovo Accordo Stato Regioni del 17/04/2025, sempre all’allegato A, viene ribadito quanto era già palese negli altri accordi (ossia che la formazione specifica deve basarsi sui rischi aziendali e rischi collegati alla mansione) ma soprattutto si dice che “I contenuti e la durata sono subordinati all’esito della valutazione dei rischi effettuata dal datore di lavoro, fatta salva la contrattazione collettiva e le procedure concordate a livello settoriale e/o aziendale e vanno pertanto intesi come minimi. Il percorso formativo e i relativi argomenti possono essere ampliati in base alla natura e all’entità dei rischi effettivamente presenti in azienda, aumentando di conseguenza il numero di ore di formazione necessarie.”

Il concetto del nuovo Accordo è che una buona formazione deve basarsi su una buona progettazione.
Quindi prima di pensare al livello da erogare per la formazione specifica dei lavoratori è bene avere un buon documento di valutazione dei rischi in cui viene analizzata al meglio la realtà aziendale, dato che la formazione deve essere uno specchio di quello che si trova nel DVR e questo è alla base della progettazione della formazione stessa.

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