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RLS: chi è il Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza

Fra le figure chiave del Servizio Prevenzione e Protezione SPP all’interno di un’azienda è necessario citare il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, molto spesso indicato solo con l’acronimo RLS.
Vediamo meglio chi è questa figura e qual è il suo ruolo.

Chi è l’RLS?

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza – RLS è la figura di riferimento per i lavoratori in materia di salute e sicurezza. Il suo compito è tutelare sicurezza, salute e benessere sul lavoro, proponendo piani di miglioramento e controllando il rispetto delle normative.

Se sulla carta è facile dare una definizione di RLS, spesso nella realtà ci si trova di fronte a molti dubbi, sia da parte dei lavoratori sia da parte dei datori di lavoro.
Vediamo passo per passo le varie difficoltà e l’opportuna formazione sulla sicurezza che deve seguire.

Da chi viene eletto l’RLS?

In primo luogo è essenziale utilizzare i termini in maniera corretta. L’RLS non viene nominato dal Datore di Lavoro ma viene eletto o designato dai dipendenti nell’ambito delle rappresentanze sindacali.
Nelle aziende con meno di 15 addetti si procede alla votazione, mentre nelle realtà con più di 15 lavoratori viene individuato all’interno delle rappresentanze sindacali.

Già da questa definizione emergono due aspetti fondamentali:

  • il Datore di Lavoro non può nominare la figura del RLS, né tantomeno influenzare i propri lavoratori nella scelta di una persona rispetto a un’altra;
  • il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è un rappresentate sindacale e in quanto tale gode di tutte le tutele che sono riservate ai rappresentanti sindacali.

Se nelle realtà più grandi l’elezione/individuazione viene fatta in maniera abbastanza semplice, non possiamo dire lo stesso per le microaziende. Vediamo meglio anche questo aspetto.

Il ruolo del RLS nelle microaziende

Immaginiamo una micro azienda formata da Datore di Lavoro (padre), socio (figlio) e operaio. L’RLS deve essere presente, ma chi sarà eletto?

Sul fatto che un socio possa essere RLS ci sono pareri molto discordanti. Se infatti un socio lavoratore può essere equiparato a un lavoratore, nei fatti potremmo andare incontro a dei rischi, in particolare:

  • potrebbe trovarsi in una posizione di conflitto di interessi, in quanto è anche proprietario dell’azienda.
  • potrebbe non essere in grado di rappresentare gli interessi dei lavoratori con imparzialità.

Nel caso di microaziende con questo tipo di assetto, la scelta più corretta sembra quindi quella di eleggere come RLS l’operaio. Quest’ultimo, però, potrebbe rifiutarsi per paura di possibili ritorsioni da parte del Datore di Lavoro (che non sarebbero comunque ammissibili).

In questi casi, quindi, la scelta che viene preferita è quella di optare per un RLST, ossia un Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale.

I compiti di un RLS

Più che di compiti dovremmo parlare di attribuzioni. La differenza sostanziale sta nel fatto che il termine attribuzione è sinonimo di “competenza” e indica i poteri e le funzioni che un organo può esercitare per legge.

Questo vuol dire che un RLS non ha compiti (ossia doveri) oltre a quelli che ha in quanto lavoratore (art. 20 D.Lgs 81/08), ma ha facoltà di effettuare alcune azioni.

Questa differenza ci fa anche capire molto bene che per un RLS non esistono sanzioni, come invece accade per tutte le altre figure del SPP (Sistema Prevenzione e Protezione).

Cosa fa il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

L’art. 50 del D. Lgs 81/08, rubricato proprio “Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”, stila un elenco dei compiti di un RLS.

Qui di seguito, riportiamo l’elenco tratto proprio dall’articolo. Accanto ad alcune parti riprese dal TU apporremo alcuni commenti che riteniamo importanti e che troverete in corsivo:

a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni; l’RLS ha facoltà di accedere ad ogni luogo di lavoro e nessuno, nemmeno il Datore di Lavoro, può impedirne l’accesso;

b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva; l’RLS può richiedere di essere consultato tutte volte che si ritenga necessaria una nuova valutazione dei rischi;

c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente; Se è vero che uno degli obblighi non delegabili del Datore di Lavoro è la nomina dell’RSPP, è facoltà dell’RLS richiedere di essere interpellato in merito a questa nomina. Inoltre anche quando il Datore di Lavoro individua le altre figure del SPP, dovrebbe sempre interpellare l’RLS;

d) è consultato in merito all’organizzazione della formazione di cui all’articolo 37; l’RLS può richiedere di essere interpellato quando il Datore di lavoro progetta i piani formativi relativi alla formazione sicurezza dei dipendenti;

e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed alle miscele pericolose, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;

f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza

g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall’articolo 37; nello specifico il numero minimo di ore previste è pari a 32 ore;

h) promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;

i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;

l) partecipa alla riunione periodica di cui all’articolo 35;

m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;

n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;

o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

Corso di formazione e aggiornamento RLS

Per quanto riguarda la formazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, ricordiamo che la durata minima del corso di formazione è di 32 ore.

Inoltre, per questa figura è previsto un aggiornamento annuale della durata di 8 ore per le aziende con più di 50 dipendenti e di 4 ore per le aziende con meno di 50 dipendenti.

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