L’art. 50 del D. Lgs 81/08, rubricato proprio “Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”, stila un elenco dei compiti di un RLS.
Qui di seguito, riportiamo l’elenco tratto proprio dall’articolo. Accanto ad alcune parti riprese dal TU apporremo alcuni commenti che riteniamo importanti e che troverete in corsivo:
a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni; l’RLS ha facoltà di accedere ad ogni luogo di lavoro e nessuno, nemmeno il Datore di Lavoro, può impedirne l’accesso;
b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva; l’RLS può richiedere di essere consultato tutte volte che si ritenga necessaria una nuova valutazione dei rischi;
c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente; Se è vero che uno degli obblighi non delegabili del Datore di Lavoro è la nomina dell’RSPP, è facoltà dell’RLS richiedere di essere interpellato in merito a questa nomina. Inoltre anche quando il Datore di Lavoro individua le altre figure del SPP, dovrebbe sempre interpellare l’RLS;
d) è consultato in merito all’organizzazione della formazione di cui all’articolo 37; l’RLS può richiedere di essere interpellato quando il Datore di lavoro progetta i piani formativi relativi alla formazione sicurezza dei dipendenti;
e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed alle miscele pericolose, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall’articolo 37; nello specifico il numero minimo di ore previste è pari a 32 ore;
h) promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;
i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
l) partecipa alla riunione periodica di cui all’articolo 35;
m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.