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L’agenda del Dirigente Scolastico sulla sicurezza: controlli, adempimenti, aggiornamenti

Ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., all’inizio di ogni anno scolastico il Dirigente Scolastico deve confrontarsi con le numerose incombenze di tipo “gestionale” connesse al mantenimento/miglioramento delle condizioni di sicurezza dell’Istituto che dirige e nel quale, ai sensi del decreto citato, ricopre il ruolo di Datore di Lavoro. Scopriamo meglio di cosa si tratta.

Prescrizioni per la sicurezza nelle scuole

Con l’arrivo di settembre, prima del ritorno in aula di studenti e docenti, è necessario che il Dirigente Scolastico metta in atto una serie coordinata di azioni per verificare che le prescrizioni imposte dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. in materia di sicurezza nell’ambiente di lavoro siano rispettate. In caso contrario, il dirigente deve attivare le azioni correttive necessarie.

Cosa implica questo? Per prima cosa, il Dirigente scolastico deve attivare la richiesta nei confronti dell’Ente locale proprietario dell’edificio scolastico (Provincia per gli istituti superiori, Comune per quelli inferiori) per quanto riguarda i documenti eventualmente mancanti. Per esempio: certificato di agibilità, abitabilità, certificato di prevenzione incendi, dichiarazioni di conformità degli impianti tecnologici, denuncia dell’impianto di messa a terra e sua verifica periodica, collaudo dei montacarichi/ascensori e loro verifiche periodiche, etc.)

Gestione delle non conformità riscontrate nelle scuole

L’altro aspetto fondamentale riguarda l’attivazione della richiesta, sempre nei confronti dell’ente locale, per eliminare/ridurre, con le priorità evidenziate dalla Valutazione dei Rischi, le eventuali non conformità riscontrate. Non conformità che possono costituire fonte di rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori, degli alunni e delle persone che, a qualunque titolo, frequentano l’ambiente dell’istituto scolastico.

In merito a questo, si ricorda quanto prescritto dall’art. 18 comma 3, 3-bis, 3.2 del D.Lgs 81/08 e s.m.i., che di seguito riportiamo:

    • art. 18 comma 3 “Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell’amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all’amministrazione competente o al soggetto che ne ha l’obbligo giuridico.”
    • art. 18 comma 3-bis “Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all’adempimento degli obblighi di cui agli * art. 19, 20, 22, 23, 24, e 25, ferma restando l’esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti”.
    • art.18 comma 3.2 “Per le sedi delle istituzioni scolastiche, la valutazione dei rischi strutturali degli edifici e l’individuazione delle misure necessarie a prevenirli sono di esclusiva competenza dell’amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione. Il documento di valutazione di cui al comma 2 è redatto dal dirigente dell’istituzione scolastica congiuntamente all’amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla fornitura e manutenzione degli edifici. Il Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, stabilisce le modalità di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici.

* Legenda
Art. 19 – Obblighi del preposto / Art. 20 – Obblighi dei lavoratori / Art. 22 – Obblighi dei progettisti / Art. 23 – Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori / Art. 24 – Obblighi degli installatori / Art. 25 – Obblighi del medico competente

Obblighi del dirigente scolastico in materia di sicurezza

Rientrano invece, tra le competenze del Dirigente Scolastico/Datore di Lavoro, tutti i compiti e gli obblighi previsti dal D.lgs. 81/08 e s.m.i., tra cui gli obblighi non delegabili evidenziati dall’art. 17:

a) La Valutazione dei Rischi, con la conseguente elaborazione del “Documento di Valutazione dei Rischi” (DVR) previsto dall’art. 28;
b) La designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).

Oltre a quanto visto sopra, il Dirigente scolastico deve anche controllare una serie di aspetti diversi, fra cui:
– Stato della formazione sicurezza del suo personale (soprattutto per i neoimmessi): formazione lavoratori, preposti, dirigenti, RLS;
– Individuazione e formazione di addetti antincendio e primo soccorso;
– Nomina di RSPP e Medico competente;
– Consegna e addestramento uso dei DPI;
– Consegna e informazione schede di sicurezza;
– Gestione delle emergenze (nomine addetti e organigrammi, ma anche programmazione delle prove di evacuazione);
– Organizzazione della Riunione periodica;
– Redazione di DUVRI.

La lista degli adempimenti, come state capendo, è lunga e con periodicità e scadenze variabili.

Vista la nostra esperienza trentennale nella Formazione per la Sicurezza sul lavoro e come RSPP, vogliamo condividere il documento (che potrete scaricare qui sotto) per avere sia un quadro generale degli adempimenti da soddisfare sia per avere una sorta di check list da controllare per capire se la situazione della vostra organizzazione è perfetta.

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