Dopo aver visto chi è e che ruolo ha in azienda il RSPP, adesso vediamo quali sono le figure dell’organigramma che possono ricoprire questo ruolo. L’attuale normativa ci indica tre possibili strade.
RSPP interno all’azienda
Il RSPP è obbligatoriamente interno in determinate tipologie di aziende:
- aziende industriali soggette al D.Lgs. 334/99 (impianti a rischio di incidente rilevante);
centrali termoelettriche; - impianti e installazioni soggetti al D.Lgs. 230/95 in materia di radiazioni ionizzanti;
- aziende per la fabbricazione e deposito di esplosivi, polveri e munizioni;
- aziende industriali con oltre 200 lavoratori;
- industrie estrattive con più di 50 lavoratori;
- strutture di ricovero e cura pubbliche o private con più di 50 dipendenti.
RSPP consulente esterno all’azienda
Negli altri casi il Datore di Lavoro può optare di affidare il ruolo di RSPP a un consulente esterno, in possesso dei requisiti previsti dall’Art. 32 del D.Lgs 81/08.
Datore di lavoro con ruolo RSPP in azienda
Una terza opzione è quella in cui il Datore di Lavoro ricopre il ruolo di RSPP all’interno della sua azienda. Questa via è però percorribile (ai sensi dell’art.34) solo nei casi elencati di seguito:
- in aziende artigiane e industriali con massimo 30 dipendenti;
- in aziende agricole e zootecniche con massimo 30 dipendenti;
- in aziende della pesca con massimo 20 dipendenti;
- in altre aziende fino a massimo 200 dipendenti.