Il CPI, acronimo di Certificato di Prevenzione Incendi, è un atto formale rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. La procedura prevede che un professionista antincendio abilitato depositi la documentazione tecnica e, successivamente, i Vigili del Fuoco effettuino un sopralluogo per verificare che le misure di sicurezza dichiarate siano state effettivamente realizzate.
Tuttavia, non tutte le scuole sono soggette a questo obbligo. Il CPI è richiesto esclusivamente per le attività elencate nell’allegato del D.P.R. 151/2011. Calandoci nel contesto di un plesso scolastico, la pratica antincendio diventa obbligatoria quando si verificano specifiche condizioni, tra cui:
- Affollamento: scuole di ogni ordine e grado che ospitano più di 150 persone (tra alunni, docenti e personale).
- Impianti termici: presenza di caldaie o impianti di riscaldamento con una potenza superiore ai 116 kW.
- Locali specifici: presenza di palestre o impianti sportivi interni.
- Archivi e magazzini: depositi di materiale combustibile (in genere archivi cartacei o magazzini di libri) che superano i 5.000 kg di peso.
C’è infine un ultimo dettaglio fondamentale che i Dirigenti Scolastici devono sempre tenere a mente per non incorrere in sanzioni: il CPI non è un documento illimitato, ma ha una validità temporale e deve essere rinnovato ogni 5 anni, certificando così il corretto mantenimento dei requisiti di sicurezza nel tempo.