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Formazione RSPP e ASPP: ruolo e compiti in azienda

Sul tema della Sicurezza nei luoghi di lavoro, c’è sempre un po’ di perplessità sulle funzioni e le responsabilità delle varie figure presenti nell’organigramma aziendale. In questo articolo vediamo cosa si intende con le figure degli RSPP e ASPP in azienda e qual è la formazione riservata a queste figure.

Cosa significa Servizio di Prevenzione e Protezione

In alcuni nostri articoli abbiamo già parlato di obblighi e competenze degli Addetti al primo soccorso, di quale sia il ruolo del Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza. In futuro parleremo anche del ruolo degli Addetti antincendio.

In questo articolo cerchiamo invece di capire chi sono gli RSPP Responsabile servizio prevenzione e protezione e gli ASPP Addetti al servizio prevenzione e protezione.

Per poter parlare di RSPP e ASPP è necessario intanto capire bene cosa si intende con la sigla SPP.
Con Servizio di Prevenzione e Protezione si intende l’insieme di persone, sistemi e mezzi, interni o esterni all’azienda, che hanno il compito di prevenire e proteggere i lavoratori dai rischi professionali.
SPP è dunque l’organo che aiuta il Datore di lavoro nell’individuazione dei pericoli, nella scelta delle misure di sicurezza e nella gestione complessiva della tutela della salute in azienda.

RSPP: chi è e che ruolo ha in azienda

A coordinare l’attività del Servizio di Prevenzione e Protezione in azienda abbiamo il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), una figura designata dal datore di lavoro che garantisce continuità, supporto tecnico e il rispetto degli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/08.

L’obiettivo di ogni SPP è assicurare che la prevenzione diventi parte integrante dell’organizzazione aziendale, riducendo incidenti, malattie professionali e non conformità normative.

Chi può essere RSPP in azienda?

Dopo aver visto chi è e che ruolo ha in azienda il RSPP, adesso vediamo quali sono le figure dell’organigramma che possono ricoprire questo ruolo. L’attuale normativa ci indica tre possibili strade.

RSPP interno all’azienda

Il RSPP è obbligatoriamente interno in determinate tipologie di aziende:

  • aziende industriali soggette al D.Lgs. 334/99 (impianti a rischio di incidente rilevante);
    centrali termoelettriche;
  • impianti e installazioni soggetti al D.Lgs. 230/95 in materia di radiazioni ionizzanti;
  • aziende per la fabbricazione e deposito di esplosivi, polveri e munizioni;
  • aziende industriali con oltre 200 lavoratori;
  • industrie estrattive con più di 50 lavoratori;
  • strutture di ricovero e cura pubbliche o private con più di 50 dipendenti.

RSPP consulente esterno all’azienda

Negli altri casi il Datore di Lavoro può optare di affidare il ruolo di RSPP a un consulente esterno, in possesso dei requisiti previsti dall’Art. 32 del D.Lgs 81/08.

Datore di lavoro con ruolo RSPP in azienda

Una terza opzione è quella in cui il Datore di Lavoro ricopre il ruolo di RSPP all’interno della sua azienda. Questa via è però percorribile (ai sensi dell’art.34) solo nei casi elencati di seguito:

  • in aziende artigiane e industriali con massimo 30 dipendenti;
  • in aziende agricole e zootecniche con massimo 30 dipendenti;
  • in aziende della pesca con massimo 20 dipendenti;
  • in altre aziende fino a massimo 200 dipendenti.

ASPP: è obbligatorio in azienda?

Mentre la figura del RSPP è obbligatoria, quella del ASPP non lo è. Non è infatti detto che in ogni azienda/realtà lavorativa sia presente un ASPP.

La presenza di un ASPP in azienda dipende da vari fattori:

  • Quando si ha un RSPP esterno può essere utile avere un ASPP interno che funga da ponte tra interno ed esterno
  • Quando si hanno diverse unità produttive dislocate sul territorio può essere comodo avere un RSPP unico e diversi ASPP presenti nelle varie sedi
  • Quando la realtà aziendale presenta processi e rischi diversi, può essere utile avere specialisti di supporto che svolgono la funzione di valutazione specifica di un rischio.

Quali sono i compiti di ASPP e RSPP?

I compiti di RSPP e ASPP in azienda sono molteplici, in primo luogo:

  • individuazione dei fattori di rischio;
  • valutazione dei rischi e stesura del DVR;
  • individuazione delle misure adatte a garantire la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, in ottemperanza ai dettami della normativa vigente, sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale;
  • elaborazione, per quanto di competenza, delle misure preventive e protettive scaturite dall’analisi dei rischi e contenute nel DVR, insieme all’indicazione dei DPI adottati e ai sistemi di controllo di tali misure;
  • elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
  • stesura dei programmi di formazione specifica rischio alto, medio, basso dei lavoratori;
  • partecipazione alle varie consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro che dovessero rendersi necessarie nonché alla riunione periodica prevista dall’articolo 35 del D.Lgs. 81/08;
  • informazione dei lavoratori secondo i dettami dell’articolo 36 del D. Lgs. 81/08.

Responsabilità e sanzioni RSPP e ASPP

Sebbene il D. LGS 81/08 non prevede sanzioni in capo a ASPP e RSPP e l’unico responsabile è il Datore di Lavoro, la giurisprudenza volge sempre più spesso lo sguardo verso l’operato del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Questo, perché il Datore di Lavoro deve poter disporre di informazioni corrette su cui basare la gestione della sicurezza sul lavoro che, inevitabilmente, gli provengono dall’operato di ASPP e RSPP.

Corso di formazione RSPP e ASPP

In termini di formazione, per ASPP bastano i moduli A (28 ore) e B (48 ore); per essere individuati RSPP è necessario invece effettuare anche il modulo C della durata di 24 ore.

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